IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.   140,   recante:    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.   155,   concernente:    «Regolamento    recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, in particolare l'articolo
3,  comma  6,  che  prevede  il  procedimento  per   l'adozione   del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione; 
  Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla  normativa  vigente
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con  scadenza  tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020; 
  Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora   e   contro   le   discriminazioni   (CUG)   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre
2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione. 
  2.   Il   Ministero   dell'istruzione,   di   seguito   denominato:
«Ministero», si struttura nei dipartimenti di cui all'articolo 2. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
                «Art. 17. -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e); 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico . 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5,  49,  50,
          51, nonche' l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo
          30    luglio    1999,    n.    300,    recante     «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art. 3. - 1. Nei Ministeri  costituiscono  strutture
          di primo livello, alternativamente: 
                  a) i dipartimenti; 
                  b) le direzioni generali. 
                2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'articolo 4. 
                Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi. 
                Art. 5. -  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per
          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti
          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i
          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di
          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui
          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di
          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito  in  conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.» 
                Art.   49.   -   1.   E'   istituito   il   ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti  allo  Stato  in  materia  di  istruzione
          scolastica   ed   istruzione   superiore,   di   istruzione
          universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le
          funzioni dei ministeri della pubblica  istruzione  e  della
          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri
          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva
          l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  l'autonomia
          delle istituzioni universitarie e degli  enti  di  ricerca,
          nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e  dell'articolo
          21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le
          funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
          istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia  per  la
          formazione e l'istruzione professionale. 
                Art. 50. - 1. Il ministero, in particolare, svolge le
          funzioni  di  spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                  a)  istruzione  non  universitaria:  organizzazione
          generale   dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti    e
          programmi  scolastici,  stato  giuridico   del   personale;
          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per
          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
          per l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella  scuola;
          determinazione e assegnazione delle risorse  finanziarie  a
          carico del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle
          istituzioni scolastiche autonome; valutazione  del  sistema
          scolastico; ricerca  e  sperimentazione  delle  innovazioni
          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione  europea;  assetto  complessivo
          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
          obiettivi e degli standard formativi e  percorsi  formativi
          in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica
          superiore;  consulenza  e  supporto   all'attivita'   delle
          istituzioni scolastiche autonome; competenze  di  cui  alla
          legge  11  gennaio  1996,  n.  23;   istituzioni   di   cui
          all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo  138,  comma  3,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
                  b)   compiti   di   indirizzo,   programmazione   e
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.
          204;  istruzione  universitaria,  ricerca   scientifica   e
          tecnologica; programmazione degli  interventi  sul  sistema
          universitario e degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
          strumentali; monitoraggio  e  valutazione,  anche  mediante
          specifico   Osservatorio,   in    materia    universitaria;
          attuazione delle  norme  comunitarie  e  internazionali  in
          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
          e integrazione internazionale  del  sistema  universitario,
          anche in attuazione degli  accordi  culturali  stipulati  a
          cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio  degli
          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
          del  CIVR;  completamento   dell'autonomia   universitaria;
          formazione di grado universitario; razionalizzazione  delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento  della
          partecipazione   italiana   a   programmi    nazionali    e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca aerospaziale; cooperazione  scientifica  in  ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione di apposito fondo per le  agevolazioni  anche  con
          riferimento alle aree depresse e  all'integrazione  con  la
          ricerca pubblica. 
                Art.  51.  -  1.  Il   ministero   si   articola   in
          dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a tre, in relazione alle  aree  funzionali
          di cui all'articolo 50.». 
              «3.  Relativamente  alle  competenze  in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi.» 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254. 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2019, n. 140, abrogato a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   recante
          «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca»,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21  ottobre  2019,  n.  155,  recava  «Regolamento  recante
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  «Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio  2020,  n.  6  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9  marzo  2020,  n.
          61: 
                «6.  Entro  il  30  giugno  2020,  i  regolamenti  di
          organizzazione  dei  due  Ministeri  istituiti   ai   sensi
          dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          Su detti regolamenti e' acquisito il parere  del  Consiglio
          di  Stato.  Il  Ministro  dell'istruzione  e  il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  possono,  ciascuno  con
          proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo, confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
          rispettivi  uffici   di   diretta   collaborazione,   senza
          soluzione  nella  continuita'  dei  relativi  incarichi   e
          contratti.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   116   del
          decreto-legge 18 marzo 2020,  n.  18,  recante  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020: 
                «Art. 116. - 1.  In  considerazione  dello  stato  di
          emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
          sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
          agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
          Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  1°  febbraio  2020,  i
          termini previsti  dalla  normativa  vigente  concernenti  i
          provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
          il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
          rispetto   alla   data   individuata    dalle    rispettive
          disposizioni normative.».